Marchio della Unione Europea

IL TUO MARCHIO PROTETTO NEI 28 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA AD UN COSTO CONTENUTO.

 

La registrazione del marchio dell’Unione Europea si ottiene depositando la apposita domanda di registrazione di fronte l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante in Spagna. Il marchio UE è un diritto che si estende automaticamente nei 28 Paesi Ufficiali dell’Unione Europea, ovvero, è valido nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

E’ possibile presentare la domanda di registrazione in prima persona o tramite un consulente legale esperto in diritto industriale in grado di valutare i seguenti profili legali:

 

I) Gli adempimenti assoluti alla registrazione: il consulente valuta se il marchio è registrabile secondo la normativa di riferimento, ovviando al rischio che la domanda di registrazione sia oggetto di un rifiuto alla registrazione da parte dell’ EUIPO.

 

II) Le classi di prodotti e servizi: il consulente analizza e classifica correttamente i prodotti e servizi da indicare nella domanda di marchio secondo la Classificazione di Nizza affinché il marchio sia tutelato correttamente anche a seguito della Sentenza “IP Translator” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che impone l’analitica indicazione dei prodotti e servizi al posto dell’indicazione del titolo delle classi di Nizza.

 

III) La valutazione legale della ricerca di anteriorità: il consulente valuta la confondibilità giuridica tra il marchio che si intende depositare ed i marchi anteriori identici/simili in funzione della normativa di riferimento e delle sentenze giurisprudenziali al fine di limitare il rischio che la domanda di registrazione sia oggetto di opposizioni, e che il titolare del marchio subisca un’azione giudiziale per l’uso del marchio nel mercato.

 

IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

 

La registrazione del marchio in Italia si ottiene depositando la apposita domanda presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). A seguito del deposito della domanda di marchio l’EUIPO pone in essere un’analisi di registrabilità del marchio ai sensi della normativa applicabile. Se l’EUIPO ritiene il marchio registrabile pubblica la domanda nel Bollettino ufficiale, diversamente, se ritiene il marchio non registrabile, invia al richiedente una comunicazione di rifiuto provvisorio al quale il richiedente può rispondere indicando le motivazioni giuridiche per le quali si ritiene il marchio meritevole di registrazione.

 

Nel caso in cui non si ricevono rifiuti, ovvero qualora i rifiuti sollevati dall’Ufficio siano superati, l’EUIPO pubblica la domanda di marchio nel Bollettino Ufficiale. Da tale pubblicazione decorrono 3 mesi perentori nel corso dei quali i titolari di diritti anteriori (marchi registrati identici/simili, ed in alcuni casi segni commerciali e diritti d’autore) possono opporsi alla registrazione del marchio depositando apposita domanda di opposizione presso l’EUIPO.

 

In tale eventualità si instaura un procedimento amministrativo di opposizione di fronte l’Ufficio marchi. Il procedimento di opposizione prevede un primo periodo di due mesi nel corso dei quali è possibile raggiungere un accordo con l’opponente per il ritiro dell’opposizione. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il richiedente potrà difendersi depositando delle proprie memorie difensive. L’opposizione si conclude con una decisione dell’EUIPO che può accogliere l’opposizione, rifiutando la registrazione del marchio, o rigettarla, provvedendo così a registrare il marchio. Diversamente, trascorsi i 3 mesi dalla pubblicazione della domanda senza che siano depositate opposizioni, il marchio sarà regolarmente registrato e verrà rilasciato il relativo certificato di registrazione. E’ importante segnalare, in proposito, che possono opporsi alla registrazione dei marchi UE, non soltanto di titolari dei marchi UE anteriori, bensì anche i titolari dei marchi nazionali dei singoli Paesi membri della Unione Europea.

 

Il procedimento di registrazione presso l’EUIPO dura circa 7 mesi a concedere la registrazione del marchio per le domande che non sono oggetto di rifiuti o opposizioni. Tuttavia, è bene ricordare, che la data di tutela del marchio viene fatta coincidere non con la data di registrazione, bensì con la data in cui è avvenuto il deposito della domanda di registrazione del marchio.

 

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