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DEPOSITO DEL MARCHIO

Info procedimento registrazione marchio

La registrazione del marchio si ottiene depositando la apposito domanda presso l'Ufficio marchi competente, in Italia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nella Unione Europea l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e per i marchi internazionali presso l'UIBM o l'UAMI a seconda che la domanda base sia un marchio italiano o comunitario.

A seguito del deposito della domanda di marchio l'Ufficio marchi competente pone in essere un'analisi di registrabilità ai sensi della normativa applicabile per poi emettere un rifiuto provvisorio non ritenendo il marchi registrabile, ovvero pubblicando la domanda se la ritiene il marchio meritevole di registrazione.

Dalla pubblicazione della domanda decorrono 3 mesi perentori nel corso dei quali i titolari di diritti anteriori possono opporsi alla registrazione del marchio depositando apposita opposizione presso l’Ufficio marchi competente.

In tale eventualità si aprirebbe un procedimento amministrativo di opposizione di fronte l’Ufficio marchi nel corso del quale è possibile arrivare ad un accordo con l'opponente per il ritiro dell'opposizione, ovvero si giunge una decisione che può decretare il rifiuto della domanda di marchio o la relativa registrazione. È possibile difendersi nel corso del procedimento di opposizione presentando opportune memorie difensive.

Diversamente, trascorsi i 3 mesi dalla pubblicazione della domanda senza che siano depositate opposizioni, il marchio sarà regolarmente registrato e verrà rilasciato il certificato di registrazione.

Attualmente sia l'UIBM che l'UAMI tardano 6/8 mesi a concedere la registrazione del marchio per le domande che non sono oggetto di rifiuti o opposizioni. Tuttavia, è bene ricordare, che la data di tutela del marchio viene fatta coincidere non con la data di registrazione, bensì con la data in cui è avvenuto il deposito della domanda di marchio.

L'assistenza di un consulente legale esperto in materia di marchi limiterà il rischio di ricevere rifiuti alla registrazione da parte dell'Ufficio marchi, nonchè limiterà il rischio che la domanda di marchio sia oggetto di opposizioni.

infine, è bene tener presente che nel caso in cui il marchio non venga registrato a causa di rifiuti o opposizioni l'Ufficio marchi non provvedere a restituire gli importi delle tasse già versati, e che, se il rigetto fa seguito alla soccombenza in un procedimento di opposizione, si verrà condannati anche al risarcimento delle spese legali sostenute dall'Opponente nel corso del procedimento medesimo.

Per i motivi suindicati il nostro consiglio è di rivoglersi sempre ad un legale specializzato.

Diversamente, nel caso in cui decidesse di depositare la domanda in prima persona, può consultare la nostra pagina dedicata alle istruzioni per il deposito della domanda di marchio.

 

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