"FULL MADE IN ITALY" e limiti di utilizzo
In base alla recente legge 20 novembre 2009 n.166 l’utilizzo delle diciture “100% Made in Italy”, “interamente realizzato in Italia”, “tutto italiano” è consentito solamente per quei prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
L'indebito utilizzo di un'etichetta che presenta il prodotto come interamente realizzato in Italia, espresso con qualunque lingua e simbolo è punito con le pene previste dall'articolo 517 c.p. aumentate di un terzo. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.