Intro e Fonti

La funzione del marchio collettivo è quella di distinguere i prodotti o servizi dei membri di un’associazione che ne è titolare rispetto a quelli di altre imprese, ed in particolare è quella di garantire l’origine, la qualità e la natura di un determinato prodotto o servizio.

L’organismo promotore, solitamente un Consorzio, registra il marchio e ne ottiene la titolarità al fine di valorizzare l'immagine del prodotto e del marchio e di garantire un maggior valore a beneficio del consorziati.

Il marchio collettivo consente quindi di dimostrare sia agli acquirenti sia ai consumatori finali che i prodotti/servizi oggetto di tutela provengono da un'area specifica, possiedono determinate caratteristiche di qualità, ed esiste un sistema di controllo strutturato ed organizzato.

Il marchio, resta di proprietà del Consorzio titolare, e garantisce la qualità costante dei prodotti e dei servizi offerti da tutti i consorziati .

Il marchio collettivo è disciplinato in ambito nazionale dall’art. 2570 c.c. e dagli artt. 11 e 12 del DLgs 30/2005 (Nuovo Codice della Proprietà Industriale).

Gli artt. 67-71 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario disciplinano la procedura di riconoscimento e l’uso del marchio collettivo comunitario rilasciato dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno.