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	<title>Registrazione marchio, informazioni marchio, difesa marchio &#124; marchiodimpresa.it &#187; IrSp</title>
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	<description>Crediamo in te e nella tua impresa. Proteggila.</description>
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		<title>PATENT BOX – Opzione per regime di tassazione agevolata</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
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		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
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		<description><![CDATA[  E’ recente, 10 novembre 2015, la pubblicazione del provvedimento della Agenzia delle Entrate che reca la approvazione del modello per l’esercizio dell’“Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo di beni immateriali”.   Nei termini e &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/patent-box-opzione-per-regime-di-tassazione-agevolata/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">E’ recente, 10 novembre 2015, la pubblicazione del provvedimento della Agenzia delle Entrate che reca la approvazione del modello per l’esercizio dell’“<strong><u>Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo di beni immateriali</u></strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Nei termini e modalità di esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 si legge:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">“<em>L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro. I soggetti che intendono optare per il regime opzionale <strong><u>comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione</u></strong> di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Rammentiamo che l’opzione è valida per <strong><u>cinque</u> periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile</strong>. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all&#8217;Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento di cui sopra. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d&#8217;imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; possibile esercitare l&#8217;opzione tramite il seguente modulo <a href="http://www.marchiodimpresa.it/files/modulo_patent_box.pdf" target="_blank"><strong><span class="st"><em>opzione per il regime di tassazione agevolata</em> dei redditi derivanti dall&#8217;utilizzo di bei immateriali.</span></strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni sul Patent Box e per ricevere assistenza ai fini della applicazione della tassazione agevolata alla tua impresa <strong><a href="http://www.marchiodimpresa.it/contattaci/">contattaci</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>RIDUZIONE DELLE TASSE DI DEPOSITO IN CINA</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[MarchiNews]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[traslitterazione]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Ufficio marchi  cinese ha comunicato che dallo scorso 15 ottobre 2015 le tasse in relazione alle nuove domande di marchio saranno  inferiori  come segue &#160; &#160; Domanda di registrazione di marchio Tasse in RMB Domanda in una classe 800 600 &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/riduzione-delle-tasse-di-deposito-in-cina/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ufficio marchi  cinese ha comunicato che dallo scorso <span style="text-decoration: underline;">15 ottobre 2015</span> le tasse in relazione alle nuove domande di marchio saranno  <strong>inferiori </strong> come segue</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="484">
<p style="text-align: center;"><strong>Domanda di registrazione di marchio</strong></p>
</td>
<td width="224">
<p style="text-align: center;"><strong>Tasse in RMB </strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="484">
<p>Domanda in una classe</p>
</td>
<td width="224">
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: line-through;">800 </span></p>
<p style="text-align: right;">600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="484">
<p>Ogni classe ulteriore nel sistema monoclasse</p>
</td>
<td width="224">
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: line-through;">800</span></p>
<p style="text-align: right;">600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="484">
<p>Ogni classe ulteriore sistema pluriclasse</p>
</td>
<td width="224">
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: line-through;">800</span></p>
<p style="text-align: right;">600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="484">
<p>Ogni prodotto successivo al decimo</p>
</td>
<td width="224">
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: line-through;">80</span></p>
<p style="text-align: right;">60</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta di riduzioni vantaggiose per i titolari dei marchi che ancora non hanno depositato il loro marchio oppure che, pur avendo il marchio in caratteri latini,  ancora devono depositarne la relativa <strong>traslitterazione</strong> in cinese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le modifiche al Regolamento sul Marchio Comunitario, rectius Marchio dell’Unione Europea</title>
		<link>https://www.marchiodimpresa.it/le-modifiche-al-regolamento-sul-marchio-comunitario-rectius-marchio-dellunione-europea/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi dell'Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[MarchiNews]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

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		<description><![CDATA[Ormai siamo alle ultime battute di un processo di revisione, probabilmente ormai dovuto, del Regolamento sul Marchio Comunitario e, oltre ad abituarci a identificare il segno come Marchio dell’Unione Europea e l’ufficio come Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/le-modifiche-al-regolamento-sul-marchio-comunitario-rectius-marchio-dellunione-europea/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai siamo alle ultime battute di un processo di revisione, probabilmente ormai dovuto, del Regolamento sul Marchio Comunitario e, oltre ad abituarci a identificare il segno come Marchio dell’Unione Europea e l’ufficio come Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, occorrerà tenere conto di alcune modifiche che potranno avere un certo impatto e di seguito ne indichiamo qualcuna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A praticamente venti anni dall’entrata in vigore del marchio comunitario, avremo un nuovo sistema di tassa-per-classe, con ciò intendendosi che si pagheranno tasse addizionali per le classi successive alla prima, e non successive alla terza come succedeva fino ad oggi.  Se per certi versi può sembrare un cambio poco conveniente invece questa nuova disposizione è stata accolta molto favorevolmente sia dai rappresentanti della industria che dai legali che operano in questo settore. Spesso infatti si era in un certo senso abusato del sistema, rivendicando classi non effettivamente necessarie proprio per la non variazione di costo, con conseguente incertezza del sistema che vedeva un sovraffollamento di marchi che, ad esempio, poi non venivano effettivamente usati per tutte le classi richieste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre in tema di tasse comunque, esse saranno leggermente più basse rispetto alle attuali per la registrazione, il rinnovo dei marchi, nonché per le domande di opposizione, cancellazione e appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine probabilmente di includere nel concetto di marchio, identificatore dell’origine di un prodotto/servizio, qualsiasi segno, il nuovo Regolamento non prevederà più il requisito della rappresentazione grafica (così tanto richiamato in particolare modo quando si pose l’attenzione sui marchi sonori o sui marchi olfattivi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, uno specifico impedimento sarà riferito al conflitto con DOP/IGP, nonché con varietà vegetali e con le menzioni tradizionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda la rivendicazione dei prodotti e dei servizi, la mancanza di chiarezza e precisione nell’identificare ciò che si vuole tutelare diventerà specifico motivo di rigetto della domanda in caso di inottemperanza a sanare un difetto della rivendicazione in relazione ai nuovi depositi. I titolari dei marchi comunitari depositati invece prima della nota decisione del caso IP Translator avranno un periodo transitorio di sei mesi per approntare le modifiche al registro in relazione alla specifica dei prodotti e dei servizi rivendicati. Al riguardo i rappresentanti dell’UAMI hanno già riferito che i titolari dei marchi riceveranno apposita informativa con tutte le spiegazioni e modalità per effettuare tale modifica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altre nuove implementazioni, probabilmente più delicate e dai risvolti ancora da analizzare approfonditamente e su cui molto nelle fasi preparatorie si è discusso, sono il diritto di sequestrare beni contraffatti in transito (con relative limitazioni), il diritto di proibire l’uso con riguardo agli atti preparatori, nonché in generale tutte quelle modifiche che richiederanno un intervento legislativo successivo, ragione per cui il testo complessivamente “finale” del Regolamento richiederà ancora molto lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Proprietà intellettuale e regime agevolato di tassazione: il cosiddetto PATENT BOX</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Economia]]></category>
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		<description><![CDATA[Si scrive Patent box, si legge detassazione da redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di Proprietà intellettuale   Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all&#8217;estero da imprese italiane o estere, il &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/proprieta-intellettuale-e-regime-agevolato-di-tassazione-il-cosiddetto-patent-box/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si scrive<strong> Patent box, </strong>si legge<strong> detassazione da redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di Proprietà intellettuale<br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all&#8217;estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero e di favorire I&#8217;investimento in attività di ricerca e sviluppo, è stato implementato il “<strong>Patent box</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti su beni immateriali, cioè <strong>diritti di proprietà intellettuale</strong>, vale a dire:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>@ software protetto da copyright;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ brevetti industriali concessi o in corso di concessione;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ marchi di impresa registrati o in corso di registrazione;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ disegni e modelli giuridicamente tutelabili;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, qualificabili come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni del “patent box” prevedono la <strong>parziale esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP</strong> dei redditi derivanti dall’utilizzo dei suddetti diritti di proprietà intellettuale. A regime la <strong>detassazione sarà pari al 50%</strong> del relativo ammontare. Tuttavia facciamo presente che per il primo biennio di applicazione è prevista una soglia più limitata: per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ad usufruire di tale opportunità possono essere i <strong>titolari di reddito d’impresa</strong>, per la parte di reddito derivante dall’utilizzo dei diritti immateriali di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa stessa. Occorre tuttavia tenere presente che la detassazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese che ne usufruiscono, di <strong><u>attività di ricerca (anche infragruppo) e sviluppo sui beni immateriali</u></strong>, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati. Facciamo pure presente che il regime opzionale estende la rilevanza dell’attività di ricerca anche a quella eseguita mediante contratti con società esterne.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, in generale si tenga presente che, alla Agenzia delle Entrate è possibile chiedere un <em>ruling</em> per l’approvazione del piano di ricerca e che il reddito detassabile deriva dal rapporto tra le spese di ricerca e i costi complessivi di produzione dei diritti di proprietà intellettuale citati sopra.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni e per assistenza sulla predisposizione della documentazione, vi invitiamo a <a href="http://www.marchiodimpresa.it/contattaci/">contattarci</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L’importanza di usare il marchio così come depositato</title>
		<link>https://www.marchiodimpresa.it/limportanza-di-usare-il-marchio-cosi-come-depositato/</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi dell'Unione Europea]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; Non è troppo recente la sentenza n. 3803 del 25 febbraio 2015 della Corte di Cassazione, il cui procedimento aveva ad oggetto un marchio di colore. A prescindere da valutazioni circa il considerare un colore (rectius, un particolare pantone) &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/limportanza-di-usare-il-marchio-cosi-come-depositato/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Non è troppo recente la <strong>sentenza n. 3803 del 25 febbraio 2015 della Corte di Cassazione</strong>, il cui procedimento aveva ad oggetto un marchio di colore. A prescindere da valutazioni circa il considerare un colore (<i>rectius</i>, un particolare pantone) un marchio debole e/o forte, se riferito a determinati prodotti e/o servizi, in questa sede invece si desidera richiamare l’attenzione su altre considerazioni che emergono dalla decisione in esame e che si riferiscono, in particolare, alla acquisita capacità distintiva di un marchio a seguito dell’uso del proprio titolare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La decisione innanzitutto puntualizza il principio in base al quale l’acquisto di distintività di un marchio derivante da uso protratto nel tempo sia un fatto eccezionale da verificare nel caso concreto (utilizzo qualificato del segno, uso protratto nel tempo, ecc.). La decisione indica altresì che, <em><strong>nonostante il marchio di colore azionato fosse stato usato per quasi trenta anni, esso non era stato usato sempre nello stesso modo ma attraverso varianti in tonalità e modalità di uso</strong></em>. Nel caso di specie ad esempio si indicava che “<i>non emergeva quella particolare sfumatura individualizzante del colore azzurro dei pannelli, tale da rendere sostenibile la tesi del rafforzamento del marchio per effetto dell’uso protratto nel tempo</i>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emerge quindi la necessità che nel corso degli anni si abbia molta cura nel <strong>verificare che il proprio marchio sia usato nella forma in cui è stato depositato</strong>, per acquisire maggiore capacità distintiva ma anche per evitare una decadenza per mancato uso naturalmente. Laddove così non dovesse essere (ed è una circostanza più che plausibile se si considera che la vita amministrativa minima di un marchio è di 10 anni e spesso in questo lasso di tempo avvengono delle modifiche a forme e colori soprattutto nei marchi figurativi), il suggerimento è quello di <strong>valutare il deposito per un nuovo marchio che rispecchi le attuali modalità di uso</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Italia-San Marino: riconoscimento dei diritti di brevetti e marchi</title>
		<link>https://www.marchiodimpresa.it/italia-san-marino-riconoscimento-dei-diritti-di-brevetti-e-marchi/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi Esteri]]></category>
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		<category><![CDATA[san marino]]></category>
		<category><![CDATA[USBM]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un recente comunicato stampa, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino ha dato annuncio della ratifica dello Scambio di note fra l’Italia e la Repubblica di San Marino sull’art. 43 della Convenzione del 1939 in &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/italia-san-marino-riconoscimento-dei-diritti-di-brevetti-e-marchi/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con un recente comunicato stampa, l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino ha dato annuncio della ratifica dello Scambio di note fra l’Italia e la Repubblica di San Marino sull’art. 43 della Convenzione del 1939 in materia di usurpazione e contraffazione di titoli di privativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In base alla interpretazione concordata fra le parti, l’art. 43 della Convenzione del 1939 si applica solo ai titoli di privativa oggetto di registrazione o concessione in Italia e/o a San Marino sulla base di domande nazionali presentate ad uno dei rispettivi Uffici nazionali, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In base alla nuova interpretazione, quindi, <br />a) i richiedenti sammarinesi e italiani continuano a godere della possibilità di avere tutela sul territorio dei due Stati, effettuando un solo deposito in uno dei due paesi, risparmiando sulle tasse di deposito; <br />b) i richiedenti provenienti da paesi diversi dall’Italia, che richiedono i titoli di privativa attraverso i sistemi internazionali (WIPO e EPO), per ottenere protezione in Italia e a San Marino sono invece tenuti a fare un deposito in ciascun dei due paesi, <span style="text-decoration: underline;">pagando le tasse sia a San Marino che in Italia</span>.</p>
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