Le modifiche al Regolamento sul Marchio Comunitario, rectius Marchio dell’Unione Europea

Le modifiche al Regolamento sul Marchio Comunitario, rectius Marchio dell’Unione Europea

Ormai siamo alle ultime battute di un processo di revisione, probabilmente ormai dovuto, del Regolamento sul Marchio Comunitario e, oltre ad abituarci a identificare il segno come Marchio dell’Unione Europea e l’ufficio come Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, occorrerà tenere conto di alcune modifiche che potranno avere un certo impatto e di seguito ne indichiamo qualcuna.

 

 

A praticamente venti anni dall’entrata in vigore del marchio comunitario, avremo un nuovo sistema di tassa-per-classe, con ciò intendendosi che si pagheranno tasse addizionali per le classi successive alla prima, e non successive alla terza come succedeva fino ad oggi.  Se per certi versi può sembrare un cambio poco conveniente invece questa nuova disposizione è stata accolta molto favorevolmente sia dai rappresentanti della industria che dai legali che operano in questo settore. Spesso infatti si era in un certo senso abusato del sistema, rivendicando classi non effettivamente necessarie proprio per la non variazione di costo, con conseguente incertezza del sistema che vedeva un sovraffollamento di marchi che, ad esempio, poi non venivano effettivamente usati per tutte le classi richieste.

 

 

Sempre in tema di tasse comunque, esse saranno leggermente più basse rispetto alle attuali per la registrazione, il rinnovo dei marchi, nonché per le domande di opposizione, cancellazione e appello.

 

 

Al fine probabilmente di includere nel concetto di marchio, identificatore dell’origine di un prodotto/servizio, qualsiasi segno, il nuovo Regolamento non prevederà più il requisito della rappresentazione grafica (così tanto richiamato in particolare modo quando si pose l’attenzione sui marchi sonori o sui marchi olfattivi).

 

 

Per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, uno specifico impedimento sarà riferito al conflitto con DOP/IGP, nonché con varietà vegetali e con le menzioni tradizionali.

 

 

Per quanto riguarda la rivendicazione dei prodotti e dei servizi, la mancanza di chiarezza e precisione nell’identificare ciò che si vuole tutelare diventerà specifico motivo di rigetto della domanda in caso di inottemperanza a sanare un difetto della rivendicazione in relazione ai nuovi depositi. I titolari dei marchi comunitari depositati invece prima della nota decisione del caso IP Translator avranno un periodo transitorio di sei mesi per approntare le modifiche al registro in relazione alla specifica dei prodotti e dei servizi rivendicati. Al riguardo i rappresentanti dell’UAMI hanno già riferito che i titolari dei marchi riceveranno apposita informativa con tutte le spiegazioni e modalità per effettuare tale modifica.

 

 

Altre nuove implementazioni, probabilmente più delicate e dai risvolti ancora da analizzare approfonditamente e su cui molto nelle fasi preparatorie si è discusso, sono il diritto di sequestrare beni contraffatti in transito (con relative limitazioni), il diritto di proibire l’uso con riguardo agli atti preparatori, nonché in generale tutte quelle modifiche che richiederanno un intervento legislativo successivo, ragione per cui il testo complessivamente “finale” del Regolamento richiederà ancora molto lavoro.

 

 

 

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