Marchio della Unione Europea
IL TUO MARCHIO PROTETTO NEI 28 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA AD UN COSTO CONTENUTO.
La registrazione del marchio dell’Unione Europea si ottiene depositando la apposita domanda di registrazione di fronte l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante in Spagna. Il marchio UE è un diritto che si estende automaticamente nei 28 Paesi Ufficiali dell’Unione Europea, ovvero, è valido nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
E’ possibile presentare la domanda di registrazione in prima persona o tramite un consulente legale esperto in diritto industriale in grado di valutare i seguenti profili legali:
I) Gli adempimenti assoluti alla registrazione: il consulente valuta se il marchio è registrabile secondo la normativa di riferimento, ovviando al rischio che la domanda di registrazione sia oggetto di un rifiuto alla registrazione da parte dell’ EUIPO.
II) Le classi di prodotti e servizi: il consulente analizza e classifica correttamente i prodotti e servizi da indicare nella domanda di marchio secondo la Classificazione di Nizza affinché il marchio sia tutelato correttamente anche a seguito della Sentenza “IP Translator” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che impone l’analitica indicazione dei prodotti e servizi al posto dell’indicazione del titolo delle classi di Nizza.
III) La valutazione legale della ricerca di anteriorità: il consulente valuta la confondibilità giuridica tra il marchio che si intende depositare ed i marchi anteriori identici/simili in funzione della normativa di riferimento e delle sentenze giurisprudenziali al fine di limitare il rischio che la domanda di registrazione sia oggetto di opposizioni, e che il titolare del marchio subisca un’azione giudiziale per l’uso del marchio nel mercato.
IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE
La registrazione del marchio in Italia si ottiene depositando la apposita domanda presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). A seguito del deposito della domanda di marchio l’EUIPO pone in essere un’analisi di registrabilità del marchio ai sensi della normativa applicabile. Se l’EUIPO ritiene il marchio registrabile pubblica la domanda nel Bollettino ufficiale, diversamente, se ritiene il marchio non registrabile, invia al richiedente una comunicazione di rifiuto provvisorio al quale il richiedente può rispondere indicando le motivazioni giuridiche per le quali si ritiene il marchio meritevole di registrazione.
Nel caso in cui non si ricevono rifiuti, ovvero qualora i rifiuti sollevati dall’Ufficio siano superati, l’EUIPO pubblica la domanda di marchio nel Bollettino Ufficiale. Da tale pubblicazione decorrono 3 mesi perentori nel corso dei quali i titolari di diritti anteriori (marchi registrati identici/simili, ed in alcuni casi segni commerciali e diritti d’autore) possono opporsi alla registrazione del marchio depositando apposita domanda di opposizione presso l’EUIPO.
In tale eventualità si instaura un procedimento amministrativo di opposizione di fronte l’Ufficio marchi. Il procedimento di opposizione prevede un primo periodo di due mesi nel corso dei quali è possibile raggiungere un accordo con l’opponente per il ritiro dell’opposizione. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il richiedente potrà difendersi depositando delle proprie memorie difensive. L’opposizione si conclude con una decisione dell’EUIPO che può accogliere l’opposizione, rifiutando la registrazione del marchio, o rigettarla, provvedendo così a registrare il marchio. Diversamente, trascorsi i 3 mesi dalla pubblicazione della domanda senza che siano depositate opposizioni, il marchio sarà regolarmente registrato e verrà rilasciato il relativo certificato di registrazione. E’ importante segnalare, in proposito, che possono opporsi alla registrazione dei marchi UE, non soltanto di titolari dei marchi UE anteriori, bensì anche i titolari dei marchi nazionali dei singoli Paesi membri della Unione Europea.
Il procedimento di registrazione presso l’EUIPO dura circa 7 mesi a concedere la registrazione del marchio per le domande che non sono oggetto di rifiuti o opposizioni. Tuttavia, è bene ricordare, che la data di tutela del marchio viene fatta coincidere non con la data di registrazione, bensì con la data in cui è avvenuto il deposito della domanda di registrazione del marchio.
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GUIDA AL MARCHIO DI IMPRESA
COS’È UN MARCHIO D’IMPRESA?
Le leggi marchi definiscono il marchio d’impresa come un segno che serve per distinguere nel mercato i prodotti o servizi di una impresa da quelli di tutte le altre imprese. Il marchio si identifica pertanto con un segno commerciale che consente ai consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.
Un marchio per essere registrato deve avere CAPACITÀ DISTINTIVA, ciò significa che un marchio descrittivo dei prodotti e servizi a cui si riferisce, o di elementi che servono a descrivere tali prodotti/servizi non verrà registrato dall’Ufficio marchi.
Per esempio, se volessi registrare il marchio “BIO” per prodotti alimentari, l’Ufficio marchi rigetterà la registrazione perchè la parola BIO rappresenta una qualità dei prodotti alimentari. Diversamente, se volessi registrare la parola “BIO” per servizi di pubblicità, il marchio verrà registrato, in quanto BIO non rappresenta ne descrive le caratteristiche di tali servizi.
La legge proibisce, inoltre, di registrare marchi contrari all’ordine pubblico ed alla morale, e marchi che contengono alcuni segni ed emblemi, per esempio le bandiere degli Stati, anche se raffigurate in modo difforme alle bandiere ufficiali!
In generale, è possibile registrare come marchio le parole o combinazioni di parole, le immagini, figure, simboli, grafici e disegni, le lettere, numeri e relative combinazioni, le forme tridimensionali tra cui vengono inclusi i recipienti, gli involucri e la forma del prodotto o la forma in cui questo viene presentato, un colore o una combinazione di colori, i segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili).
E’ anche possibile registrare come marchio la stigliatura di un negozio, sempre che abbia CAPACITA’ DISTINTIVA.
QUANDO SI DEPOSITA LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE,
E’ QUINDI FONDAMENTALE ANALIZZARE SE IL MARCHIO E’ REGISTRABILE
PER NON RISCHIARE DI FARSI RIGETTARE LA DOMANDA, PERDENDO L’IMPORTO DELLE TASSE.
Se vuoi sapere se il tuo marchio è registrabile, inviaci una email a info@marchiodimpresa.it
LA REGISTRAZIONE COME UNICA GARANZIA DI TUTELA LEGALE DEL MARCHIO
Sebbene anche l’uso del marchio del mercato sia in grado di conferire dei diritti di marchio, la registrazione rappresenta l’unica vera garanzia in grado di attribuire al titolare del marchio diritti esclusivi pieni, tali da consentirgli di difendersi dalla contraffazione.
Ciò in quanto la registrazione del marchio attribuisce il diritto esclusivo ad utilizzarlo ed una tutela legale efficace contro la copia, imitazione, usurpazione, falsificazione e contro lo sfruttamento della relativa reputazione.
Il deposito della domanda di marchio e la conseguente registrazione ad opera dell’Ufficio marchi, legittima il titolare ad esercitare le azioni legali opportune nei confronti utilizzi il marchio senza la relativa autorizzazione, ovvero lo sfrutti per approfittare della relativa notorietà.
Allo stesso modo, risulta importante registrare il marchio in ragione del valore commerciale ed economico che rappresenta per il titolare, il quale potrà realizzare affari ed investimenti o conseguire crediti avvalendosi del valore commerciale del marchio o della potenzialità dei relativi futuri benefici.
I DIRITTI CONFERITI AL TITOLARE DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
La registrazione del marchio attribuisce, al rispettivo titolare, i seguenti vantaggi:
• Diritti di uso esclusivo del marchio.
• Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile.
• Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio.
• Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet.
• Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane.
• Utilizzo legale del simbolo ®.
• Aumento del valore economico del marchio.
• Possibilità di ottenere detrazioni fiscali.
• Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.
I RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI UN MARCHIO NON REGISTRATO
Utilizzare un marchio nel mercato, senza averlo registrato può implicare:
• Il divieto di utilizzare il marchio nel mercato.
• L’impossibilità di impedire a terzi di utilizzare un marchio identico/simile al proprio.
L’AMBITO TERRITORIALE DI TUTELA LEGALE
Il diritto ad utilizzare in esclusiva il marchio, ed ad impedire ad altri di utilizzarlo, è un diritto territoriale, ciò vuol dire che tale diritto viene riconosciuto soltanto nei Paesi in cui si è in possesso della registrazione.
“È OPPORTUNO REGISTRARE IL MARCHIO IN TUTTI I PAESI IN CUI SI DESIDERA METTERE IN COMMERCIO I PROPRI PRODOTTI E SERVIZI PER OVVIARE AL RISCHIO DI DOVER CAMBIARE IL MARCHIO IN QUEI PAESI DOVE UN TERZO ABBIA REGISTRATO UN MARCHIO IDENTICO/SIMILE AL PROPRIO”
In particolare, possiamo distinguere l’ambito territoriale di tutela del marchio come segue:
• Registrazione Nazionale
Se si richiede la registrazione del marchio presso un Ufficio marchi nazionale si otterrà il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in quel dato Stato. Per Esempio, se si richiede la registrazione del marchio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto esclusivo in Italia e soltanto in Italia.
• Registrazione nell’Unione Europea
Se si richiede la registrazione del marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna), si otterrà il diritto a tutelare il proprio marchio in tutti e 28 i Paesi dell’Unione Europea.
• Registrazione Internazionale
Se si richiede la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, è possibile ottenere la tutela in tutti i Paesi indicati nella domanda internazionale.
COME OTTENERE UNA REGISTRAZIONE EFFICACE E NON ANNULLABILE
Per ottenere la registrazione del marchio è necessario presentare una domanda o istanza diretta all’organismo competente, in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i cui organi periferici deputati a ricevere le domande di marchio sono rappresentati dalle Camere di commercio locali.
Il procedimento di registrazione del marchio è una attività estremamente delicata per la quale è necessario conoscere le norme che regolano la materia, in particolare prima di depositare la domanda è necessario:
1) Valutare i requisiti di validità e di registrabilità del marchio
(Ad es. marchio descrittivo/contrario alla morale)
per ovviare al il rigetto della domanda di registrazione da parte dell’Ufficio marchi competente.
2) Valutare il tipo di deposito del marchio
(Ad es. marchio denominativo/figurativo – BN/Colori)
per ottenere una registrazione giuridicamente forte e coerente con l’uso del marchio.
3) Individuare con precisione le classi di prodotti e servizi nelle quali registrare il marchio
(Ad es. prodotti di abbigliamento/servizi di rivendita di prodotti di abbigliamento)
per ottenere una registrazione giuridicamente forte e coerente con l’uso del marchio.
4) Effettuare una ricerca di anteriorità ed analizzarne giuridicamente i risultati
(Ad es. ricerca dei marchi identici/simili)
per limitare il rischio di ricevere contestazioni amministrative/legali per l’uso del marchio.
5) Valutare l’ambito geografico strategico della registrazione
(Ad es. registrazione in Italia, nella Unione Europea, in altri Paesi esteri)
per tutelare lo sviluppo della impresa e non rischiare di non poter utilizzare il marchio all’estero.
Il momento in cui si deposita la domanda di marchio riveste inoltre particolare importanza in quanto con la pubblicazione della stessa da parte dell’Ufficio marchi competente, i titolari di marchi anteriori sono resi edotti dell’esistenza del marchio che si intende registrare. In questo modo i proprietari dei marchi anteirori verranno a conoscenza dell’esistenza di un marchio identico/simile al proprio e contro il quale potranno esperire sia azioni amministrative, come l’oposizione alla registrazione, che azioni legali giudiziali, quali provvedimenti cautelari o di merito volte ad inibire l’uso del marchio, ovvero al risarcimento dei danni subiti.
“LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO PUÒ ESSERE ANNULLATA SE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA ESISTEVA UN MARCHIO REGISTRATO IDENTICO/SIMILE”.
La maggior parte degli uffici marchi al mondo, tra cui l’Ufficio italiano e l’Ufficio comunitario, non eseguono una verifica di confondibilità tra i marchi già registrati ed il marchio che si desidera registrare. Ciò comporta che anche se il marchio venisse registrato dall’Ufficio, potrebbe ugualmente costituire una violazione di un marchio altrui e, pertanto, essere dichiarato nullo a seguito della richiesta del titolare del marchio anteriore.
Ciò premesso, la ricerca di anteriorità andrebbe correttamente svolta prima di registrare la propria ragione sociale e prima di utilizzare il proprio marchio nel mercato al fine di limitare il rischio di dover cambiare la propria ragione sociale, ovvero, i rischi di subire azioni legali, finalizzate per esempio, al sequestro/ distruzione della merce che reca il marchio, all’ordine di rettifica della ragione sociale, al risarcimento dei danni causati, ovvero, per ovviare alla irrogazione delle sanzioni previste dal codice penale le quali prevedono pene detentive fino a 4 ani di reclusione, oltre a multe fino a 35.000 Euro.
In proposito, è possibile consultare la nostra pubblicazione “La ricerca di anteriorità“.
L’ausilio di un consulente legale esperto in materia di marchi limiterà così il rischio di far registrare un marchio in violazione di un marchio altrui, ovvero che la domanda sia rigettata dall’Ufficio marchi per carenza dei requisiti legali, comportano una perdita di tempo e denaro.
LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA DEI PRODOTTI E SERVIZI
Per classi ci si riferisce alla Classificazione Internazionale di prodotti e servizi per la registrazione del marchio di impresa, che racchiude in 45 classi tutti i prodotti e servizi esistenti. La scelta delle classi determina l’ambito di tutelabilità giuridica del marchio. Non rivendicare i prodotti/servizi appropriati determina l’impossibilità di agire nei confronti di terzi che utilizzano il marchio illegalmente.
“I PRODOTTI O I SERVIZI PER CUI È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI DAL RICHIEDENTE CON CHIAREZZA E PRECISIONE SUFFICIENTI A CONSENTIRE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E AGLI OPERATORI ECONOMICI DI DETERMINARE LA PORTATA DELLA TUTELA CONFERITA DAL MARCHIO”.
Sentenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 19 giugno 2012 nella causa C-307/10 “IP Translator”.
A seguito della sopra citata sentenza sia l’Ufficio marchi italiano che comunitario hanno introdotto una nuova prassi secondo la quale “il Titolo della Classe di Nizza ed i termini dell’intestazione saranno interpretati letteralmente a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi ottenuti nell’elenco alfabetico della classe prescelta.“
Ciò premesso, al fine di ottenere una tutela giuridica efficace in riferimento ai prodotti e servizi effettivamente utilizzati nel mercato, è indispensabile fornire una descrizione analitica e dettagliata dei prodotti/servizi non limitandosi ad indicare il corrispondente titolo della classificazione di Nizza.
I COSTI DELLA REGISTRAZIONE
Considerando le ingenti somme di denaro necessarie per ideare e creare un marchio (naming), per la relativa pubblicità e per la promozione dei relativi prodotti e servizi (marketing), il costo per la registrazione del marchio risulta molto contenuta, anche in considerazione del fatto che le tasse di registrazione hanno una durata di 10 anni (per alcuni Paesi 15), e che non sono previsti canoni annuali per il mantenimento in vita della registrazione.
In particolare, per la registrazione del marchio in Italia, i costi (tasse, bolli e diritti di segreteria) ammontano ad Euro 156,00 per una classe di prodotti e servizi, ed ad Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva. A tali costi sono da aggiungere gli eventuali costi per la lettera di incarico, necessaria per affidare l’incarico ad un mandatario (€ 34,00).
Diversamente, i costi per la registrazione di un marchio comunitario ammontano ad Euro 900,00 (con deposito telematico) o Euro 1.050,00 (con deposito cartaceo) per tre classi di prodotti e servizi, ed Euro 150,00 per ogni classe ulteriore oltre la terza.
Gli importi sopra descritti sono imposti per legge, pertanto invitiamo a diffidare degli intermediari che sui propri siti internet indicano importi diversi. Per la registrazione del marchio in Italia e nella Unione Europea gli importi sopra indicati valgono sia per i marchi denominativi che figurativi, per i quali non sono previste differenze di costo.
Nel caso in cui ci si rivolge ad un avvocato o consulente legale esperto, a succitati costi sono da aggiungersi gli onorari per l’espletamento delle attività propedeutiche al deposito della domanda di marchio, quali l’analisi di registrabilità del marchio, la disamina appropfondita della classificazone di Nizza, la ricerca ed analisi legale dei marchi anteriori.
Per ricevere un preventivo gratuito per la registrazione del marchio tramite un nostro legale, ti preghiamo di compilare il nostro Form Richiesta Preventivo.
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