Contenziosi Giudiziali in Tribunale

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Il titolare di un diritto di marchio può rivolgersi ad un Tribunale nazionale od estero per far cessare l’uso di un marchio da parte di un terzo, nonchè al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

 

Nell’ordinamento italiano è possibile distinguere le seguenti azioni giudiziali:

 

AZIONE CAUTELARE

 

Il procedimento cautelare può essere azionato per inibire ad un terzo l’uso di un marchio e di segni distintivi identici e simili al proprio marchio. Tale azione ha carattere di urgenza, ovvero verrà accordata dal giudice nella misura in cui il ricorrente sia in grado di provare il fumus boni iuris, cioè la parvenza di un diritto certo, ed il periculum in mora, ovvero il rischio che il protrarsi della violazione causerebbe dei danni irreparabili.

 

Il giudice, accertata l’esistenza di tali condizioni dell’azione, può decidere di emettere un provvedimento anche inaudita altera pars, ovvero può emettere una ordinanza anche prima che l’atto sia notificato alla parte contro il quale l’azione è rivolta. Tramite l’azione cautelare il ricorrente può domandare la descrizione dei prodotti e delle scritture contabile del convenuto, l’inibitoria all’uso del marchio contentato, il sequestro della merce ritenuta lesiva dei propri diritti, nonchè la distruzione della merce medesima, nonche la pubblicazione della sentenza su giornali a tiratura nazionale.

 

Il procedimento cautelare in Italia si caratterizza per essere un procedimento decisamente rapido ed efficiente, consentendo al titolare del diritto di far cessare la violazione entro un tempo ragionevole, che di norma si attesta entro qualche mese.

 

AZIONE DI MERITO

 

Il procedimento di merito è finalizzato ad ottenere non soltanto le domande di cui al procedimento precedente, bensì è rivolto ad ottenere anche  il risarcimento dei danni subiti dall’attore, sia economici che di immagine.

 

Tale procedimento, anche detto a cognizione piena e non sommaria come il precedente, in Italia ha una durata decisamente più lunga del cautelare, attestandosi in circa 3/4 anni per il primo grado di giudizio.

 

 

SANZIONI IN MATERIA DI MARCHI

 

Le sanzioni previste per l’uso di un marchio in contraffazione di un marchio anteriore, spaziano dalla rimozione del marchio, alla cancellazione e riassegnazione del corrispondente nome a dominio internet, alla distruzione della merce e del materiale di marketing che reca il marchio, fino alla reclusione del contraffattore, oltre al risarcimento dei danni causati. Consulta tutte le sanzioni previste dall’ordinamento.

 

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