Proprietà intellettuale e regime agevolato di tassazione: il cosiddetto PATENT BOX

Proprietà intellettuale e regime agevolato di tassazione: il cosiddetto PATENT BOX

Si scrive Patent box, si legge detassazione da redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di Proprietà intellettuale

 

Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero e di favorire I’investimento in attività di ricerca e sviluppo, è stato implementato il “Patent box”.

 

Si tratta è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti su beni immateriali, cioè diritti di proprietà intellettuale, vale a dire:

 

@ software protetto da copyright;

 

@ brevetti industriali concessi o in corso di concessione;

 

@ marchi di impresa registrati o in corso di registrazione;

 

@ disegni e modelli giuridicamente tutelabili;

 

@ processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, qualificabili come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.

 

Le disposizioni del “patent box” prevedono la parziale esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP dei redditi derivanti dall’utilizzo dei suddetti diritti di proprietà intellettuale. A regime la detassazione sarà pari al 50% del relativo ammontare. Tuttavia facciamo presente che per il primo biennio di applicazione è prevista una soglia più limitata: per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.

 

Ad usufruire di tale opportunità possono essere i titolari di reddito d’impresa, per la parte di reddito derivante dall’utilizzo dei diritti immateriali di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa stessa. Occorre tuttavia tenere presente che la detassazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese che ne usufruiscono, di attività di ricerca (anche infragruppo) e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati. Facciamo pure presente che il regime opzionale estende la rilevanza dell’attività di ricerca anche a quella eseguita mediante contratti con società esterne.

 

Infine, in generale si tenga presente che, alla Agenzia delle Entrate è possibile chiedere un ruling per l’approvazione del piano di ricerca e che il reddito detassabile deriva dal rapporto tra le spese di ricerca e i costi complessivi di produzione dei diritti di proprietà intellettuale citati sopra.

 

Per maggiori informazioni e per assistenza sulla predisposizione della documentazione, vi invitiamo a contattarci.

 

 

 

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