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	<title>Registrazione marchio, informazioni marchio, difesa marchio &#124; marchiodimpresa.it &#187; tasse</title>
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		<title>Le modifiche al Regolamento sul Marchio Comunitario, rectius Marchio dell’Unione Europea</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 13:17:03 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Marchi dell'Unione Europea]]></category>
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		<description><![CDATA[Ormai siamo alle ultime battute di un processo di revisione, probabilmente ormai dovuto, del Regolamento sul Marchio Comunitario e, oltre ad abituarci a identificare il segno come Marchio dell’Unione Europea e l’ufficio come Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/le-modifiche-al-regolamento-sul-marchio-comunitario-rectius-marchio-dellunione-europea/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai siamo alle ultime battute di un processo di revisione, probabilmente ormai dovuto, del Regolamento sul Marchio Comunitario e, oltre ad abituarci a identificare il segno come Marchio dell’Unione Europea e l’ufficio come Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, occorrerà tenere conto di alcune modifiche che potranno avere un certo impatto e di seguito ne indichiamo qualcuna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A praticamente venti anni dall’entrata in vigore del marchio comunitario, avremo un nuovo sistema di tassa-per-classe, con ciò intendendosi che si pagheranno tasse addizionali per le classi successive alla prima, e non successive alla terza come succedeva fino ad oggi.  Se per certi versi può sembrare un cambio poco conveniente invece questa nuova disposizione è stata accolta molto favorevolmente sia dai rappresentanti della industria che dai legali che operano in questo settore. Spesso infatti si era in un certo senso abusato del sistema, rivendicando classi non effettivamente necessarie proprio per la non variazione di costo, con conseguente incertezza del sistema che vedeva un sovraffollamento di marchi che, ad esempio, poi non venivano effettivamente usati per tutte le classi richieste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sempre in tema di tasse comunque, esse saranno leggermente più basse rispetto alle attuali per la registrazione, il rinnovo dei marchi, nonché per le domande di opposizione, cancellazione e appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine probabilmente di includere nel concetto di marchio, identificatore dell’origine di un prodotto/servizio, qualsiasi segno, il nuovo Regolamento non prevederà più il requisito della rappresentazione grafica (così tanto richiamato in particolare modo quando si pose l’attenzione sui marchi sonori o sui marchi olfattivi).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, uno specifico impedimento sarà riferito al conflitto con DOP/IGP, nonché con varietà vegetali e con le menzioni tradizionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per quanto riguarda la rivendicazione dei prodotti e dei servizi, la mancanza di chiarezza e precisione nell’identificare ciò che si vuole tutelare diventerà specifico motivo di rigetto della domanda in caso di inottemperanza a sanare un difetto della rivendicazione in relazione ai nuovi depositi. I titolari dei marchi comunitari depositati invece prima della nota decisione del caso IP Translator avranno un periodo transitorio di sei mesi per approntare le modifiche al registro in relazione alla specifica dei prodotti e dei servizi rivendicati. Al riguardo i rappresentanti dell’UAMI hanno già riferito che i titolari dei marchi riceveranno apposita informativa con tutte le spiegazioni e modalità per effettuare tale modifica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altre nuove implementazioni, probabilmente più delicate e dai risvolti ancora da analizzare approfonditamente e su cui molto nelle fasi preparatorie si è discusso, sono il diritto di sequestrare beni contraffatti in transito (con relative limitazioni), il diritto di proibire l’uso con riguardo agli atti preparatori, nonché in generale tutte quelle modifiche che richiederanno un intervento legislativo successivo, ragione per cui il testo complessivamente “finale” del Regolamento richiederà ancora molto lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Proprietà intellettuale e regime agevolato di tassazione: il cosiddetto PATENT BOX</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IrSp]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi dell'Unione Europea]]></category>
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		<description><![CDATA[Si scrive Patent box, si legge detassazione da redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di Proprietà intellettuale   Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all&#8217;estero da imprese italiane o estere, il &#8230; <a href="https://www.marchiodimpresa.it/proprieta-intellettuale-e-regime-agevolato-di-tassazione-il-cosiddetto-patent-box/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si scrive<strong> Patent box, </strong>si legge<strong> detassazione da redditi derivanti da marchi, brevetti e diritti di Proprietà intellettuale<br /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con lo scopo di incentivare la collocazione in ltalia dei beni immateriali attualmente detenuti all&#8217;estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero e di favorire I&#8217;investimento in attività di ricerca e sviluppo, è stato implementato il “<strong>Patent box</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni diritti su beni immateriali, cioè <strong>diritti di proprietà intellettuale</strong>, vale a dire:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><strong>@ software protetto da copyright;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ brevetti industriali concessi o in corso di concessione;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ marchi di impresa registrati o in corso di registrazione;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ disegni e modelli giuridicamente tutelabili;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>@ processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, qualificabili come informazioni segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni del “patent box” prevedono la <strong>parziale esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP</strong> dei redditi derivanti dall’utilizzo dei suddetti diritti di proprietà intellettuale. A regime la <strong>detassazione sarà pari al 50%</strong> del relativo ammontare. Tuttavia facciamo presente che per il primo biennio di applicazione è prevista una soglia più limitata: per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ad usufruire di tale opportunità possono essere i <strong>titolari di reddito d’impresa</strong>, per la parte di reddito derivante dall’utilizzo dei diritti immateriali di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa stessa. Occorre tuttavia tenere presente che la detassazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese che ne usufruiscono, di <strong><u>attività di ricerca (anche infragruppo) e sviluppo sui beni immateriali</u></strong>, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati. Facciamo pure presente che il regime opzionale estende la rilevanza dell’attività di ricerca anche a quella eseguita mediante contratti con società esterne.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, in generale si tenga presente che, alla Agenzia delle Entrate è possibile chiedere un <em>ruling</em> per l’approvazione del piano di ricerca e che il reddito detassabile deriva dal rapporto tra le spese di ricerca e i costi complessivi di produzione dei diritti di proprietà intellettuale citati sopra.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni e per assistenza sulla predisposizione della documentazione, vi invitiamo a <a href="http://www.marchiodimpresa.it/contattaci/">contattarci</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
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