L RECUPERO DEL NOME A DOMINIO: I DOMINI .IT
Qualora si ritenga di essere stati vittime di cybersquatting in relazione ad un nome a dominio a suffisso “.it”, è possibile avvalersi della procedura di opposizione, un rimedio amministrativo messo a punto dal Registro.it che, come si è detto, è l’autorità che gestisce e aggiorna l’archivio dei domini .it. La procedura di opposizione si pone come alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria e, in linea di massima, si svolge in tempi celeri e a costi relativamente contenuti.
Per avviare un’opposizione è necessario inviare una richiesta al Registro con le proprie generalità e l’indicazione del nome a dominio oggetto di opposizione e dei diritti che si ritengono lesi. Il Registro, ricevuta la richiesta, trasmette alle parti coinvolte la comunicazione di inizio opposizione. L’opposizione si considera avviata nel momento in cui il Registro pone il dominio nello stato di “challenged” (opposto).
A quel punto è possibile ricorrere a due diverse procedure di risoluzione delle dispute: l’arbitrato e la riassegnazione del dominio. La prima, attivabile con il consenso di entrambe le parti, consiste nell’affidare la risoluzione dell’opposizione ad un collegio di arbitri esperti della materia. La seconda ha lo scopo di trasferire l’assegnazione del nome a dominio all’opponente, qualora quest’ultimo riesca a provare che il registrante non ha titolo all’uso o alla disponibilità giuridica e che il nome a dominio è stato registrato e mantenuto in malafede” (Linee guida di Registro.it, versione 3.0, par. 4.2.2).
La procedura è condotta da studi professionali accreditati, chiamati PSRD (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute). Il PSRD è scelto da chi ha promosso l’opposizione ed è chiamato a verificare se il nome a dominio oggetto di controversia sia stato registrato e mantenuto in malafede. Nel caso in cui il PSRD dovesse rilevare delle carenze e/o irregolarità, ne dà comunicazione al soggetto che ha ottenuto la registrazione del nome a dominio affinché possa replicare. Ricevuta la replica, il PSRD la trasmette al ricorrente e nomina l’esperto o il collegio di esperti che deciderà se il nome a dominio dovrà essere trasferito o meno al ricorrente. La procedura può concludersi con la riassegnazione del nome a dominio a favore del soggetto che ha promosso l’opposizione o con il rigetto dell’opposizione.
È opportuno precisare che la riassegnazione non può essere attivata se è in corso una procedura arbitrale o in pendenza di giudizio davanti alla magistratura ordinaria.
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