NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento nell’analisi dei profili contabili di un marchio è costituita dagli articoli 2424 e 2426 del Codice civile e dal principio contabile n. 24 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
In particolare, il Codice civile sancisce che:
“I MARCHI SONO BENI IMMATERIALI E DEVONO ESSERE EVIDENZIATI ALLA VOCE B.I.4. DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, ASSIEME A CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI;
IL MARCHIO VA ISCRITTO A BILANCIO AL COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE, RETTIFICATO ANNUALMENTE DAL RELATIVO AMMORTAMENTO.”
Anche i marchi non registrati possono essere contabilizzati, purché siano oggetto di tutela fondata sul preuso e sempreché possiedano carattere distintivo (“marchio di fatto”). L’assenza di registrazione, tuttavia, è fonte di una minore tutela e ciò dovrebbe riflettersi in una durata inferiore del piano di ammortamento, dato che il periodo in cui il marchio di fatto produce i suoi benefici deve ragionevolmente ritenersi più breve.
In ogni caso, l’iscrivibilità del marchio a bilancio è subordinata al fatto che lo stesso sia stato prodotto internamente (produzione interna) o sia stato acquisito a titolo oneroso (acquisto o, limitatamente all’uso del marchio, licenza d’uso)
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