Tutela Doganale

IMPEDISCI CHE SIANO IMPORTATI NELLA UE PRODOTTI CON IL TUO MARCHIO SENZA IL TUO CONSENSO.

 

L’unione doganale tra i paesi membri dell’Unione europea, istituita nel 1968, segna un momento fondamentale nel processo di integrazione economica che ha portato alla nascita dell’attuale mercato unico. Unione doganale ha voluto dire non solo creazione di un sistema uniforme di imposizione di dazi alla frontiera, ma anche svolgimento di controlli secondo regole e standard comuni. Tra i controlli, figurano quelli in funzione di contrasto alla contraffazione e alla pirateria.

La tutela doganale è uno degli strumenti di cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può avvalersi per tutelare i propri diritti. Benché la contraffazione e la pirateria non siano illeciti di mera importazione, ma avvengano anche sul territorio italiano ed europeo, la dimensione transnazionale del fenomeno non può essere trascurata e suggerisce, al contrario, il ricorso a strategie di contrasto mirate e tempestive.

Attivarsi in difesa dei propri diritti dopo che le merci contraffatte hanno fatto il loro ingresso nel mercato vuol dire correre il rischio di doverle “rincorrere” per tutta l’Unione europea, con costi elevati e risultati raramente soddisfacenti. Una volta immesse nel mercato di uno dei paesi membri, infatti, le merci possono circolarvi liberamente, ed essere esportate e reimportate in tutti i paesi membri. Intervenire tempestivamente affinché le merci contraffatte siano bloccate al loro punto di ingresso nell’UE è una misura che limita fortemente tale rischio.

L’Unione europea e gli Stati membri hanno messo a punto un sistema di contrasto doganale alla contraffazione incentrato su una forte cooperazione tra autorità doganali e titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

 

PERCHÉ LA TUTELA DOGANALE

La tutela doganale fa sì che i titolari dei diritti di marchio possono chiedere alle autorità doganali di monitorare le merci in ingresso e di bloccare quelle sospettate di violare un proprio diritto di proprietà intellettuale. L’ordinamento italiano e comunitario mettono a disposizione del titolare di un diritto di proprietà intellettuale una varietà di strumenti per la tutela dei propri diritti. Tra questi, la tutela doganale riveste particolare importanza in ragione della tempestività che le è connaturata. Essa, infatti, mira ad evitare che merci contraffatte o piratate possano varcare la frontiera e così circolare liberamente all’interno dell’Unione europea.


“QUASI 40 MILIONI DI PRODOTTI SOSPETTATI DI VIOLARE DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE”

Benché la contraffazione e la pirateria non possano essere considerati come fenomeni meramente “di importazione”, l’impronta globale degli scambi commerciali rende fortemente consigliabile il ricorso a strumenti dal respiro transnazionale. Basti solo pensare alle sfide che la diffusione dell’e-commerce, con la possibilità di acquistare prodotti da qualsiasi parte del mondo, pone sotto questi profili. Vale peraltro la pena di considerare che intervenire contro la merce contraffatta o piratata quando è già entrata nel mercato unico può rivelarsi un’operazione complessa e onerosa, laddove invece la tutela doganale riveste una valenza spiccatamente preventiva.

 

L’intervento delle autorità doganali nell’UE avviene in stretta sinergia coi titolari dei diritti di proprietà intellettuale, i quali hanno la facoltà di sollecitare un attività di monitoraggio da parte delle dogane, fornendo loro indicazioni utili a tal fine.

 

In Italia, l’agenzia delle dogane ha messo a punto una banca dati dei prodotti autentici, chiamata FALSTAFF (fully automated logical system to avoid forgeries & frauds), alimentata dagli stessi titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

 

FALSTAFF raccoglie immagini e caratteristiche tecniche dei prodotti da tutelare, consentendo così al funzionario della dogana di verificare le caratteristiche del prodotto originale e confrontarle con quelle del prodotto in ingresso in dogana.

 

Qualora dalla comparazione emerga il fondato sospetto che la merce sia contraffatta, l’autorità doganale la blocca o ne sospende lo svincolo in attesa di ulteriori accertamenti. Benché le autorità doganali possano avviare la procedura di blocco/sospensione dello svincolo anche d’ufficio, l’iniziativa da parte del titolare dei diritti consente loro di avere più elementi ed informazioni per condurre la loro attività.

 

Il procedimento è disciplinato dal regolamento n. 608/2013 dell’Unione europea, i cui punti salienti sono qui di seguito illustrati.


L’AVVIO DELLA PROCEDURA

La procura di tutela doganale ha inizio con il deposito di una “domanda di intervento” che potrà essere di due tipi: nazionale o unionale.

 

Nella domanda nazionale si chiede all’autorità doganale di uno Stato membro dell’UE (per l’Italia l’Agenzia delle Dogane) di intervenire in tale Stato membro.

 

La domanda unionale consente invece di chiedere alle autorità doganali di più di uno Stato membro dell’UE di intervenire in ogni rispettivo Stato membro. In questo caso, la decisione presa nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda ha gli stessi effetti giuridici in tutti gli altri Stati membri a cui la domanda si riferisce. La domanda unionale può essere presentata solo con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale fondati sulla normativa UE che producono effetti in tutta l’UE (ad esempio, marchio comunitario, disegno o modello comunitario, indicazione geografica), dato che per i diritti protetti su base nazionale non si potrebbe fare riferimento ad una legislazione uniforme.

 

Per accedere al servizio è necessario ottenere una abilitazione da parte del servizio telematico doganale, secondo le modalità descritte nella sezione “Servizio Telematico Doganale – EDI” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. 

 

Ai sensi del regolamento, il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale (tranne, per ovvie ragioni, un nome a dominio) può presentare alle autorità doganali una richiesta scritta di sospensione dello svincolo o blocco della merce sospettata di violare il diritto di proprietà intellettuale.


COME COMPILARE LA DOMANDA

LA DOMANDA, FORMULATA TRAMITE APPOSITO MODULO E TRASMESSA PREFERIBILMENTE PER VIA ELETTRONICA (ES. FALSTAFF IN ITALIA), DEVE CONTENERE ALCUNE INDICAZIONI, TRA LE QUALI UNA DESCRIZIONE ACCURATA DELLE MERCI E INFORMAZIONI CHE CONSENTANO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DI VALUTARE SE POSSA ESSERSI VERIFICATA UNA VIOLAZIONE.”

 

Contestualmente, il richiedente deve dichiarare di assumersi alcuni impegni, quale quello di coprire i costi derivanti dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale.

 

Ricevuta la domanda, l’ufficio doganale comunica la sua decisione al richiedente entro trenta giorni lavorativi. In caso di rigetto della domanda, la decisione può essere impugnata.

 

Nel caso in cui la domanda di intervento sia stata accolta, essa ha la validità (almeno per l’Italia) di un anno ed è prorogabile alla scadenza.


L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Nel caso in cui individuino merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale era stata precedentemente accolta una domanda di intervento, le autorità provvedono alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci in dogana. Il provvedimento viene notificato sia al soggetto che aveva presentato la domanda di intervento sia al dichiarante o al detentore delle merci, e ad entrambi sono fornite informazioni sulle merci oggetto del provvedimento.

 

Il soggetto che ha presentato la domanda di intervento ha facoltà di domandare alle autorità doganali informazioni quali l’identità e l’indirizzo del destinatario/mittente/dichiarante/detentor e delle merci, l’origine delle merci, la loro provenienza e la loro destinazione. Tali informazioni sono molto utili non solo a fini giudiziari ma anche a fini di “intelligence”, in quanto possono consentire di ricostruire i traffici e di individuare eventuali trend.

 

Sospeso lo svincolo o bloccate le merci alla dogana, le autorità doganali offrono alle parti la possibilità di ispezionare le merci. Il regolamento prevede la possibilità che le parti esprimano il consenso alla distruzione della merce senza che sia preventivamente determinato se sia stato violato un diritto di proprietà intellettuale o meno (procedura semplificata). Il silenzio del dichiarante o detentore delle merci potrebbe essere valutato dalle autorità doganali quale assenso a procedere.

 

Nel caso in cui il titolare della domanda di intervento non abbia espresso il consenso alla distruzione delle merci entro i termini, le autorità doganali rilasciano la merce, a meno che non vengano informate del fatto che è stato avviato un procedimento per l’accertamento della violazione.

 

Qualora dovesse emergere che le merci oggetto del provvedimento non violano un diritto di proprietà intellettuale, il soggetto che ha presentato la domanda di intervento è responsabile nei confronti di ogni dichiarante o detentore delle merci che ha subito un danno.

 

Se richiesto dalle autorità doganali, il soggetto la cui domanda di intervento è stata accolta deve rimborsare i costi sostenuti dalla dogana dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci.

 

“LE DOGANE SEQUESTRANO PIÙ DI 100 MILIONI DI ARTICOLI L’ANNO CON UN INCREMENTO DEL 1.000%;

 

LA REGIONE DI PRODUZIONE PRINCIPALE È L’ASIA, IN PARTICOLARE LA CINA”

Fonte, Agenzia delle Dogane.


LINK UTILI

– AGENZIA DELLE DOGANE, Servizio Telematico Doganale – EDI:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore

 

– AGENZIA DELLE DOGANE, lotta alla contraffazione:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/Lotta+alla+contraffazione/

 

– AGENZIA DELLE DOGANE, progetto falsobook:
http://falstaff.km.agenziadogane.it/falsobook/

 

– COMMISSIONE EUROPEA, Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/

 

– REGOLAMENTO (UE) n. 608/2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:IT:PDF

 


 

 

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