Regalo di Natale? Il nuovo Regolamento sul Marchio Comunitario!
gen 12
- di admin
- in EUIPO, Marchi dell'Unione Europea, Normative
- 0 Commenti
La vigilia di Natale è stata pubblicato il Regolamento (2015/2424) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario che entrerà in forza il prossimo 23 marzo 2016. Tale aggiornamento del sistema ormai divenuto necessario dopo quasi venti anni, anche per un migliore adattamento della normativa alle nuove esigenze del mercato, nonché per meglio specificare e risolvere alcune problematiche sorte nel corso degli anni e a volte risolte in qualche maniera a livello di decisioni giurisprudenziali, ma non ancora codificate.
Ma a cosa andremo incontro nella pratica? In effetti vi sono alcune modifiche importanti che si riferiscono a questioni procedurali o relative alle opposizioni, agli appelli o alle azioni revocatorie, ma nell’immediato i vecchi e i nuovi titolari di marchi con effetto nella Unione Europea dovranno tenere presente un importante cambiamento della prassi relativa alla indicazione dei prodotti e servizi derivante dalla nota decisione C-307/10 IP Traslator:
Specifica dei prodotti e servizi per i marchi già registrati
I titolari dei marchi già registrati hanno tempo fino al 23 settembre 2016 per richiedere all’Ufficio di annotare una specifica dettagliata di quei prodotti e servizi che sono da considerarsi non chiari e precisi, come per esempio, la specifica abbigliamento in classe 25 che non coprirà più, tra gli altri, gli indumenti intimi che dovranno essere specificamente rivendicati. Qualora non fosse comunicata all’Ufficio tale specifica dei prodotti/servizi, il marchio sarà riferito soltanto alla denominazione generale indicata al momento del deposito che potrebbe non coprire più tutti i prodotti che il titolare desiderava tutelare.
Le altre modifiche prevedono:
1. Nuove denominazioni
L’Ufficio, si dà una veste nuova ed un nuovo nome: a partire dal 23 marzo 2016, 90 giorni dopo l’entrata in vigore della normativa pubblicata il 24 dicembre 2015, l’UAMI sarà noto come “Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale” (UEPI, in inglese EUIPO).
Anche il marchio derivante dal deposito nella Unione Europea avrà un nuovo nome, vale a dire “marchio dell’Unione europea”(MUE, in inglese EUTM). Quindi, tutti i marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell’Unione europea e domande di marchio dell’Unione europea in data 23 marzo 2016.
2. Riformulazione Tasse
Il Regolamento modificativo prevede anche importanti cambiamenti nell’ammontare delle tasse da pagare all’Ufficio. Se fino ad ora (o comunque fino al 23 marzo 2016) era possibile con il pagamento di Euro 900 euro di tasse, indicare tre classi di prodotti o servizi al momento del deposito del marchio, dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il costo sarà di Euro 850 per una sola classe, Euro 900 euro per due classi, ai quali andranno aggiunti ulteriori Euro 150 per ogni classe aggiuntiva dopo la seconda.
Ne consegue che, con le nuove tasse, sarà più conveniente depositare un marchio in una sola classe, mentre per due o più classi i costi sono sensibilmente aumentati.
Una gradita riduzione di tasse è prevista per il rinnovo delle registrazioni di marchio: se prima il costo fino a tre classi era di Euro 1350, dall’entrata in vigore delle modifiche sarà invece di Euro 850 per la prima classe (più Euro 150 per la seconda e 50 Euro per ogni classe successiva alla seconda).
3. Requisiti del marchio
Viene abolito l’obbligo di rappresentazione grafica del marchio, di cui, ne siamo certi, potranno avvantaggiarsi i titolari di quei segni, si dice, non convenzionali (Non Traditional Marks), come potrebbero essere, ad esempio, i marchi costituiti da un profumo.
4. Nuove forme di tutela
Ed ancora a vantaggio di diritti così preziosi soprattutto per le nazioni che hanno sul loro territorio delle eccellenze alimentari ma non solo, il nuovo Regolamento codifica la possibilità per i titolari di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali di avere un marchio in conflitto con questi segni rifiutato per motivi assoluti sulla base di questi diritti ma anche di depositare opposizione sulla base di essi, prima non possibile.
Ed ancora sempre a vantaggio di titolari di eccellenze, è stato istituito il marchio di certificazione, a salvaguardia delle istituzioni o organizzazioni che concedono l’uso di un marchio a terzi a condizione che rispettino un dato regolamento d’uso del marchio.
5. Novità procedurali
Ulteriori modifiche investono l’esame da parte dell’Ufficio delle formalità, il periodo per la presentazione di opposizioni nei confronti di una registrazione internazionale che designa la Unione Europea, la possibilità del sequestro dei prodotti in transito nella Unione Europea (a determinate condizioni), ecc. e bisogna anche tenere presente che bisognerà anche attendere la emanazione degli atti delegati alla Commissione Europea per avere un quadro più completo delle modifiche.
COSA NE PENSIAMO?
La riforma è senza dubbio benvenuta anche se bisognerà attendere probabilmente ulteriori sviluppi e l’adattamento dell’Ufficio alla nuova prassi.
Nell’immediato, consigliamo a tutti i titolari di marchi comunitari registrati di verificarne la specifica dei prodotti e servizi e di contattarci per verificare se è necessario comunicare all’Ufficio marchi la specifica dei prodotti e servizi per ovviare al rischio di vedersi limitata la portata legale del marchio.
E’ possibile inviare una e-mail ad info@marchiodimpresa.it indicando il marchio registrato da verificare, o allegando la visura dello stesso alla e-mail.
BUON MARCHIO DELLA UNIONE EUROPEA A TUTTI!!
Aggiungi commento
Dicono di noi
Servizio eccellente e grande professionalità. Il Dott. Merico è stato di fondamentale importanza ne...
Paola Croso
Ho ricercato molto sull'internet le aziende che lavorano con Registro di Marchi. Alcune anche più e...
Stonize
Ci siamo trovati benissimo: professionali, competenti, efficienti, efficaci e, ultimo ma non ultimo,...
Vedi tutte le Recensioni...