DIRITTO D’AUTORE: RISCHI E TUTELE NEL NUOVO REGOLAMENTO AGCOM

DIRITTO D’AUTORE: RISCHI E TUTELE NEL NUOVO REGOLAMENTO AGCOM

ago 06

Il 31.03.2014 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento in Materia di Tutela del Diritto d’ Autore adottato dalla AGCOM – Autorità Indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituita dalla Legge n.249 del 1997, espletando il ruolo di “Garante”, con il citato Regolamento ha inteso:

 

  • PROMUOVERE lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali;
  • DIFFONDERE l’educazione alla legalità nell’utilizzo delle stesse;
  • INTRODURRE un sistema di repressione della violazione del Copyright.

 

Il Regolamento emanato è il primo provvedimento in Italia destinato ad affrontare in via amministrativa la pirateria online (Internet) e radiotelevisiva (radiodiffusione, livestreaming, webcasting e vide on demand) e, pertanto, a contrastare la messa a disposizione del pubblico di opere digitali in violazione del diritto d’autore dei titolari e di tutelare tutti quei soggetti che, a monte dell’utente finale, gestiscono un sito Web, un Provider, o colui che presta servizi di Hosting.                                                                                            

I Soggetti legittimati ad agire sono, dunque, sia gli Autori delle Opere che i relativi licenziatari dei Diritti d’Autore.

 

Il procedimento, che ha una durata massima di  35 giorni a decorrere dalla data di istanza presentata dinanzi all’Autorità, si articola nelle seguenti fasi:

 

1. Avvio del procedimento

 

La procedura prevede che, qualora il detentore dei diritti d’autore sull’Opera, qualunque essa sia (Canzoni, Video, Fotografie, Immagini, Testi), ritenga vi sia stata una violazione, potrà (ma non sarà obbligato a) ricorrere alla segnalazione dell’illecito al fornitore di servizi internet (Facebook e YouTube, per esempio, hanno appositi strumenti per farlo). Contestualmente, avrà possibilità di segnalare tale violazione all’ AGCOM depositando apposita istanza per l’avvio del procedimento, allegando la prova della titolarità del diritto d’Autore che si ritiene leso.

 

2. Svolgimento del procedimento

 

A seguito dell’invio dell’istanza il procedimento prende inizio e l’Autorità Garante vaglia i requisiti formali e sostanziali della stessa decretando l’archiviazione del procedimento ovvero il relativo accoglimento. Se l’istanza viene accolta l’Autorità Garante comunica l’avvio del procedimento ai  prestatori di servizio internet, nonché all’uploader, ed ai gestori della pagina o del sito Internet destinatario del provvedimento, i quali potranno spontaneamente rimuovere i contenuti oggetto di contestazione dandone immediatamente comunicazione alla medesima Autorità Garante, nel quale caso l’AGICOM decreterà l’archiviazione dandone poi notizia al soggetto istante ed ai relativi destinatari.

 

Come ad esempio, nel procedimento avviato con istanza n. DDA/40per il tramite della quale l’istante rivendicava la violazione relativa alla riproduzione di una fotografia che raffigurava lo skyline di Manhattan pubblicata illegittimamente su di un sito internet. L’AGCOM con la determinazione N. 21/14/DDA, disponeva l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento di cui alla Delibera 680/13/CONS, per adeguamento spontaneo del gestore del sito internet sul quale era stata illegittimamente riprodotta la fotografia.

 

Diversamente, qualora il soggetto “accusato” non voglia procedere alla rimozione dei contenuti contestati, ha cinque giorni di tempo per produrre le proprie controdeduzioni dimostrando il buon diritto all’uso delle opere il cui uso viene contestato.

 

L’organo collegiale istituito in seno all’ AGCOM, una volta ricevute ed esaminate le controdeduzioni all’Istanza, deciderà per l’archiviazione del procedimento, ovvero, ravvisando la sussistenza delle motivazioni poste a sostegno dell’ istanza, adotterà degli “ordini” nei confronti dei prestatori di servizi, i quali a loro volta dovranno ottemperare nel termine di trenta giorni della notifica.

 

3. Sanzioni

 

Tra le sanzioni emesse, il recente Regolamento emanato, prevede sia la rimozione dei contenuti che potrebbero costituire violazione del Diritto d’Autore altrui, potendo arrivare, nei casi più gravi di violazione “massiva” dei Diritti d’Autore, anche all’oscuramento dell’intero sito internet. Ed ancora, qualora i destinatari dell’ “Ordine” dell’Autorità  si rifiutino di collaborare attraverso le modalità su indicate, sono previste sanzioni pecuniarie rilevanti e, l’AGCOM, altresì, potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria che procederà secondo le norme di legge previste in materia di Diritto d’Autore.

 

Come ad esempio, nel procedimento avviato con istanza n DDA/32per il tramite della quale l’istante rivendicava la violazione relativa alla riproduzione di contenuti audio su di un sito internet. L’AGCOM con la delibera N. 45/14/CSP, disponeva l’oscuramento del sito internet in questione decretando, in caso di ottemperanza, l’irrogazione della prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/4.

 

Il vantaggio del presente procedimento consiste, dunque, nel facilitare la procedura di rimozione di contenuti che si presumono possano violare il diritto d’Autore a causa dell’illecito utilizzo degli stessi sulle reti informatiche da parte di terzi.

 

Ruolo della AGCOM, appare pertanto quello di sostituirsi alla Autorità Giudiziaria, sebbene siano piovute da più parti consistenti critiche di incostituzionalità di tale istituto; Ciò in quanto la AGCOM, emette delibere irrogando sanzioni vere e proprie paragonabili a quelle irrogate dai tribunali attraverso i provvedimenti giudiziali.

 

 

Per saperne di più…

 

Sito web della AGCOM dedicato alla tutela del diritto d’autore online

 

 

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