UAMI – Addio ai titoli di Nizza nella domanda di registrazione del marchio
nov 08
- di Stefano Merico
- in EUIPO, Marchi dell'Unione Europea, MarchiNews, Normative
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L’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), per i non addetti ai lavori, l’Ufficio per la registrazione dei marchi e disegni comunitari, ha recentemente pubblicato un comunicato per il tramite del quale viene confermata la nuova prassi dell’Ufficio in riferimento alla corretta identificazione dei prodotti e servizi contenuti nella Classificazione di Nizza, ai fini della registrazione dei marchi comunitari.
La decisione, che è stata recepita al punto 3.4.1, Part B. del Manuale pratico dell’UAMI, fa seguito della Sentenza pronunciata in data 19 giugno 2012 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-307/10 (“IP Translator”) che aveva enunciato il principio secondo il quale ” i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio“. In applicazione del suddetto principio, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 2/5/2013 adottava la comunicazione n. 72814 per il tramite della quale veniva confermato che a far data dal 3 maggio 2013, “il Titolo della Classe di Nizza ed i termini dell’intestazione saranno interpretati letteralmente a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi ottenuti nell’elenco alfabetico della classe prescelta.”
D’accordo con le nuove disposizioni regolamentarie italiane e comunitarie, il richiedente la domanda di marchio è quindi tenuto ad indicare analiticamente i prodotti e servizi per i quali intende ottenere la registrazione del marchio. Diversamente, indicando soltanto i titoli generici della classificazione di Nizza, potrà ritrovarsi in possesso di una registrazione che non è in grado di tutelare i prodotti e servizi che effettivamente vengono commercializzati con il marchio nel mercato. Ed ancora, rischio ancora più grave, la non corretta ed analitica indicazione dei prodotti e servizi può comportare il pericolo per il titolare di subire contestazioni relative all’uso del marchio, relativamente ai prodotti e servizi non rivendicati al momento del deposito della domanda.
Per maggiori informazioni:
Comunicato UAMI – Alicante News – Novembre 2013
Manuale pratica UAMI – Parte 3.b – Examination (in inglese)
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